CAMERA PENALE VERONESE - UNIONE DELLE CAMERE PENALI DEL VENETO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “CAMERA PENALE VERONESE” 

Art. 1.Denominazione

  1. E’ costituita in Verona la Associazione Camera Penale Veronese.

Art. 2. Scopi dell’Associazione

  1. La Camera Penale Veronese non ha scopo di lucro, ha durata illimitata e si prefigge:

di vigilare sulla corretta applicazione della legge, e sul rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, sanciti dalla Costituzione della Repubblica, dal diritto dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali;

di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale;

di tutelare in ogni sede il prestigio e la reputazione del Foro penale, e di promuovere e sviluppare la conoscenza e il rispetto delle regole di deontologia professionale;

di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dell’avvocatura e per la diffusione della cultura giuridica, anche nei confronti della collettività;

di instaurare e mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con le Camere penali territoriali, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con le associazioni professionali forensi, e di collaborazione con le Istituzioni  giudiziarie, scolastiche e universitarie, e con associazioni che perseguano scopi affini ai propri;

di analizzare, con ogni concreta iniziativa, la coerenza e adeguatezza della normativa penale, sostanziale e processuale, rispetto alle condizioni sociali ed economiche del Paese, e ai principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dal diritto dell’Unione Europea, dai trattati e dalle convenzioni internazionali.

Art. 3 Adesione ad altre associazioni

  1. La Camera Penale Veronese aderisce all’Unione delle Camere penali Italiane. Può, su decisione del Consiglio Direttivo, aderire ad associazioni giuridiche forensi nazionali ed internazionali.

Art. 4 Sede

  1. La sede legale della Camera Penale Veronese è in Verona, presso la sede del Tribunale.

Art. 5 Adesione alla Camera Penale Veronese

  1. Alla Camera Penale possono aderire gli avvocati e i praticanti avvocati con abilitazione iscritti nell’albo e nel registro dei praticanti abilitati tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. Possono altresì aderire avvocati e praticanti avvocati con abilitazione appartenenti ad altri Fori, previa in tal caso delibera di ammissione del Consiglio direttivo e nel limite del 10% degli iscritti veronesi.
  2. L’attualità dell’iscrizione all’albo o al registro speciale è condizione necessaria per l’assunzione e il mantenimento della qualità di associato della Camera Penale Veronese; tuttavia, in deroga a tale previsione, gli associati possono mantenere tale qualità anche in caso di successiva cancellazione volontaria per pensionamento.
  3. Possono altresì aderire coloro che siano stati dichiarati decaduti dalla qualità di associati, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, qualora la dichiarazione di decadenza sia stata deliberata per mancato pagamento della quota associativa.
  4. La richiesta di adesione è formulata attraverso la compilazione e l’invio di apposito modulo, reperibile sul sito della Camera Penale Veronese, con le modalità ivi previste. L’efficacia dell’adesione e l’acquisto della qualità di socio sono subordinati, all’atto della prima iscrizione, al pagamento della quota per l’anno in corso.
  5. La quota associativa per gli anni successivi a quello di iscrizione deve essere pagata entro la fine del mese di febbraio[1] di ogni anno.
  6. L’adesione alla Camera Penale Veronese implica conoscenza e accettazione delle previsioni dello Statuto e dei regolamenti vigenti.
  7. Effettuata l’adesione, la qualità di associato permane sino al recesso, o al verificarsi di una delle altre cause di cessazione di cui all’art. 8, e comporta l’obbligo del pagamento della quota per l’anno in corso.
  8. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È altresì esclusa la trasmissibilità della quota associativa e dei diritti che ad essa sono ricollegati.

Art. 6 Quote di iscrizione e contributi

  1. L’ammontare delle quote di iscrizione è decisa dal Consiglio Direttivo, che potrà altresì proporre contributi straordinari in occasione di particolari iniziative; detti contributi dovranno essere approvati dall’Assemblea costituita dalla maggioranza degli iscritti.
  2. La quota di iscrizione è dovuta in misura fissa e si riferisce all’anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell’iscrizione.

Art. 7 Diritti dei soci

  1. Gli associati hanno diritto:

– di voto in seno all’Assemblea. Il diritto è esercitabile in proprio o tramite delega scritta ad altro socio che abbia diritto di voto; in materia di nomina e revoca degli Organi non sono ammesse deleghe.

– di ottenere la convocazione dell’Assemblea, secondo le modalità previste dallo Statuto;

 -di ottenere, previa richiesta scritta al Presidente, copia dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;

– di elettorato attivo e passivo, e di revoca degli organi dell’associazione, secondo le previsioni dello Statuto;

Art. 8 Cessazione dalla qualità di socio

  1. La cessazione della qualità di socio avviene per morte, recesso, decadenza di diritto o deliberata dal Consiglio Direttivo.
  2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio, ed ha effetto immediato. Il recesso comunicato dopo la scadenza del termine ordinario di cui all’art. 5 per il versamento della quota per l’anno in corso non fa venir meno l’obbligo del relativo pagamento.
  3. Comporta decadenza di diritto, dichiarata senza formalità, previa verifica dei relativi presupposti, dal Consiglio direttivo:

– il venir meno dell’iscrizione all’albo professionale o al registro speciale, salvo quanto previsto dall’art. 5, co. 2.

– il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di formale invito, a mezzo PEC o racc. A.R., inviato dal Tesoriere, trascorso almeno un mese dall’invio di invito bonario alla regolarizzazione a mezzo mail o fax.

  1. La decadenza è infine deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, qualora l’associato abbia posto in essere gravi condotte, ritenute assolutamente incompatibili con l’appartenenza alla Camera Penale Veronese, previa comunicazione all’interessato dell’addebito, e previo invito all’audizione del medesimo da parte del Consiglio Direttivo, trascorsi non meno di venti giorni dalla comunicazione dell’addebito.
  2. Addebito, data dell’invito per l’audizione, decisione che dichiara la decadenza e che conclude il procedimento per la delibera di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4 che precedono sono comunicate al socio a mezzo PEC o racc. A/R.
  3. Contro il provvedimento che dichiara o delibera la decadenza il socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso indirizzato al Consiglio Direttivo, il quale trasmetterà ai probiviri il provvedimento impugnato, unitamente alla pertinente documentazione e ai verbali di audizione; entro trenta giorni il Consiglio può trasmettere eventuali controdeduzioni al ricorso.
  4. Il Collegio dei Probiviri decide sul ricorso entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Sino alla decisione del ricorso la decadenza resta sospesa; dalla comunicazione di decadenza dichiarata o deliberata dal Consiglio Direttivo restano parimenti sospesi il diritto di voto in assemblea e di elettorato attivo e passivo dell’associato.

Recesso e decadenza non comportano in ogni caso la restituzione delle quote versate.

Art. 9 Organi

Sono organi della Camera Penale:

l’Assemblea degli iscritti;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente del Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Probiviri.

Art.10. Assemblea degli iscritti

  1. L’Assemblea è formata da tutti i soci.
  2. E’ convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di marzo, mediante avviso da comunicarsi agli iscritti almeno otto giorni prima. L’avviso contiene l’ordine del giorno.
  3. L’Assemblea in seduta straordinaria potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio oppure a richiesta di almeno quindici iscritti, in regola col pagamento della quota sociale.
  4. La richiesta di convocazione dell’Assemblea dovrà essere indirizzata per iscritto al Consiglio e dovrà necessariamente contenere l’indicazione dell’oggetto sul quale l’Assemblea dovrà deliberare. Verificata la regolarità della richiesta, il Consiglio convocherà l’Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta, inserendo nell’ordine del giorno il tema indicato nella richiesta di convocazione.
  5. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  6. Per le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.
  7. In prima e seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
  8. L’Assemblea delibera in ordine:

alla elezione e alla revoca del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

alla nomina della commissione elettorale;

alle modifiche dello Statuto;

alla partecipazione dei delegati al congresso dell’Unione Camere penali Italiane;

alla approvazione del bilancio;

ad ogni altra questione ad essa devoluta dal Consiglio Direttivo;

Art.11. Consiglio Direttivo e Presidente

  1. Il Consiglio Direttivo (di seguito, anche solo Consiglio o Direttivo) è composto dal Presidente e da sei Consiglieri; è l’organo di governo dell’Associazione, e opera nel rispetto dello Statuto e dei propri regolamenti interni. Approva il progetto di bilancio dell’Associazione.
  2. I componenti del Direttivo, in numero di sei, sono eletti ogni biennio dall’Assemblea.
  3. Il Direttivo si riunisce con cadenza di norma mensile o comunque quando necessario, senza formalità, su impulso del Presidente o di almeno un consigliere. Esso è validamente costituito con la presenza di quattro componenti e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. Alla prima riunione successiva alle elezioni il Consiglio Direttivo, riunito nella totalità dei suoi componenti, nomina tra i Consiglieri eletti il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
  5. Il Consiglio ha altresì facoltà, per il perseguimento dei fini statutari, di nominare commissioni composte da associati.
  6. Le commissioni nell’ambito della loro attività si rapportano preventivamente al Consiglio.
  7. Il Consiglio potrà ai medesimi fini stilare regolamenti, che verranno pubblicati sul sito.
  8. Nel caso in cui uno o più dei componenti del direttivo cessi per qualsiasi motivo di farne parte, il Direttivo ne darà notizia all’assemblea.
  9. Subentreranno in tal caso nel Direttivo i primi dei non eletti o, in mancanza, verranno indette le elezioni suppletive entro 60 giorni; se cessa dalla carica il Presidente, si procede in ogni caso e nel medesimo termine alla relativa elezione con le modalità ordinarie. Sino alle nuove elezioni il Consiglio è in tal caso presieduto dal Vice-Presidente.
  10. Se il componente cessato ricopriva una carica all’interno del Consiglio si procederà alla relativa nomina in seduta plenaria una volta eletto il nuovo componente.
  11. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza dell’Associazione; presiede il Consiglio Direttivo, ne promuove le riunioni, ne coordina e indirizza l’attività.
  12. In caso di suo temporaneo impedimento le sue funzioni sono ricoperte dal Vice-Presidente, o se ciò non è possibile, da un Consigliere da lui delegato anche oralmente; se anche questo non è possibile, egli è sostituito dal Consigliere disponibile con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati.
  13. La carica di Presidente non può essere ricoperta dal medesimo associato per più di due mandati consecutivi.

Art. 12. Attribuzioni delle cariche nel Consiglio Direttivo

  1. Il Vice – Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente in caso di temporaneo impedimento di questi.
  2. Il Segretario provvede alla redazione e alla conservazione dei verbali del consiglio direttivo.
  3. Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell’Associazione; provvede ai pagamenti e predispone il progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, trasmettendolo poi al Consiglio che lo approva o modifica e lo presenta in Assemblea per l’approvazione, di norma entro il mese di giugno, e comunque entro il termine dell’esercizio successivo. Ogni esercizio ha durata corrispondente all’anno solare.

Art.13 Collegio dei probiviri

1.Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea e dura in carica due anni. E’ composto da tre membri, che eleggono un Presidente. E’ collegio perfetto, delibera a maggioranza di voti e giudica, a seguito di ricorso di uno o più iscritti, sulla conformità allo Statuto e ai regolamenti degli atti compiuti dal Direttivo e dal Presidente della Camera penale.

  1. Ricevuto il ricorso, il Collegio lo comunica senza indugio al Direttivo e al Presidente, invitando a controdedurre per iscritto nel termine di un mese, decorso il quale il Collegio decide senza formalità con provvedimento motivato, comunicato via PEC o racc. A/R al ricorrente, al Direttivo e al Presidente.
  2. Se ritiene che vi sia stata violazione dello Statuto o dei regolamenti il Collegio lo dichiara, invitando se possibile Direttivo e Presidente a rimuovere gli effetti dell’atto. Il Direttivo è tenuto a relazionare l’Assemblea in ordine alle decisioni dei Probiviri e ai provvedimenti adottati di conseguenza.

4 Il Collegio decide altresì sui ricorsi degli iscritti avverso la decadenza deliberata dal Consiglio, a norma dell’art.8, co. 3 e 4., sulla ineleggibilità dei candidati e sulla decadenza dalle cariche per incompatibilità.

Art. 14 Cessazione dalle cariche

  1. Comportano il venir meno dalle cariche di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri:

la cessazione dalla qualità di socio;

le dimissioni volontarie;

limitatamente al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo, la decadenza per incompatibilità e la revoca, secondo le previsioni dello Statuto.

Art.15 Elezioni

  1. Presidente, componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri vengono eletti ogni due anni dall’Assemblea con votazioni separate.
  2. I diritti di elettorato attivo e passivo competono agli associati già iscritti alla Camera Penale Veronese in anno precedente rispetto a quello delle elezioni e a coloro che, entro e non oltre il 31 luglio dell’anno nel quale si tengono le elezioni, abbiano per la prima volta aderito all’Associazione e provveduto al pagamento della quota. Il termine previsto dal presente comma è inderogabile.
  3. Se il 31 luglio cade di sabato, domenica o in giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo ad esso successivo.
  4. Per il rispetto del termine di cui al co. 2 si ha riguardo alla data di effettuazione del bonifico effettuato in favore della Camera Penale Veronese utilizzando le coordinate bancarie pubblicate sul sito, come risultante dalla relativa ricevuta o, per i pagamenti in contanti, a quella della attestazione di pagamento rilasciata dal Tesoriere.
  5. L’Assemblea per l’elezione degli Organi della camera penale è convocata dal Consiglio per due date per ciascuna elezione, comprese, di regola, tra il giorno 1 novembre e il giorno 15 dicembre di ogni anno dispari; l’assemblea per le elezioni suppletive ai sensi dell’art. 11 co. 8 è convocata entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica del Consigliere o dei Consiglieri da sostituire.
  6. La comunicazione contiene:

La data e il luogo fissati per le due votazioni relative all’elezione del Presidente;

la data e il luogo fissati per le due successive votazioni relative all’elezione del Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

l’invito a presentare le candidature;

  1. Tra la data della comunicazione di indizione delle elezioni per il Presidente e la data delle relative votazioni devono trascorrere almeno tre settimane. Uguale termine deve intercorrere tra le elezioni del Presidente e quelle del Direttivo.
  2. Chi intende candidarsi alla carica di Presidente deve far pervenire per iscritto via PEC la propria candidatura al Presidente e al Segretario del Consiglio Direttivo, all’indirizzo risultante dall’albo on line degli Avvocati a far data dal giorno successivo rispetto alla comunicazione di indizione delle elezioni e sino a dieci giorni prima della data fissata per le relative votazioni. Chi intende candidarsi al Consiglio Direttivo deve fare pervenire con le medesime modalità di cui sopra la propria candidatura dal giorno successivo rispetto alla comunicazione di indizione delle elezioni del Presidente e sino a dieci giorni prima della data fissata per le elezioni del Direttivo. Le candidature pervenute prima o dopo i suddetti termini non saranno ritenute valide.
  3. Le candidature per il Collegio dei Probiviri possono essere effettuate per iscritto senza formalità dal giorno successivo all’indizione delle elezioni, e sino al giorno delle elezioni, con dichiarazione raccolta a verbale di Assemblea prima che il Presidente dichiari aperte le operazioni di voto. In assenza di candidature il Consiglio Direttivo richiederà la relativa disponibilità ai colleghi di maggiore anzianità professionale; la nomina verrà in ogni caso sottoposta al voto dell’Assemblea.
  4. Ricevute le candidature il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione via mail a tutti gli iscritti, tempestivamente e comunque non oltre sette giorni prima dell’inizio delle operazioni elettorali.
  5. Le candidature sono libere nella forma e possono essere effettuate singolarmente o congiuntamente, con una lista di candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri o dei probiviri da eleggere.
  6. Il giorno delle votazioni l’Assemblea nomina la commissione elettorale, composta da tre associati e presieduta dal più anziano rispetto all’ iscrizione all’Albo. I candidati alle elezioni non possono farne parte.
  7. Le votazioni sono segrete e personali e si svolgono ciascuna in due giorni consecutivi. Il seggio deve rimanere aperto almeno due ore consecutive. Sono eletti Presidente, componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle rispettive elezioni. In caso di parità di voti, prevale l’anzianità professionale con riferimento alla prima iscrizione all’albo. Sono eleggibili Presidente e componenti del Consiglio Direttivo solo i soci che abbiano proposto la propria candidatura; al Collegio dei Probiviri sono eleggibili i soci che abbiano proposto o accettato la propria candidatura ai sensi del comma 9. Successivamente a ciascuna delle elezioni il Direttivo in carica ne comunica il risultato, entro due giorni dallo spoglio; dopo l’elezione del nuovo Direttivo e del Collegio dei probiviri ne promuove la riunione per la proclamazione di tutti i nuovi eletti. Tutte le cariche sono efficaci dal giorno della proclamazione.

Art. 16 Procedimento di revoca

  1. Il Presidente e i componenti del Direttivo possono essere revocati dall’Assemblea su proposta di quattro componenti il Direttivo o di un terzo degli iscritti.
  2. Nel primo caso la revoca è deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti più uno; nel secondo con il voto favorevole dei due terzi degli iscritti. Per le maggioranze si ha riguardo agli iscritti al 1 gennaio dell’anno.
  3. La proposta motivata di revoca è sottoscritta e inviata dai proponenti al Direttivo che la comunica a mani o a mezzo Pec all’interessato invitandolo a far pervenire le proprie deduzioni entro venti giorni. Il direttivo convoca l’Assemblea per una data non anteriore al ventesimo giorno dalla scadenza del termine per le deduzioni, che, se presentate, sono inviate agli iscritti. In Assemblea un soggetto indicato dai proponenti espone le ragioni della proposta di revoca, e l’interessato può poi esporre le proprie difese. L’assemblea delibera a voto personale e segreto.
  4. La revoca ha efficacia immediata. Le dimissioni rassegnate prima della decisione dell’Assemblea estinguono il relativo procedimento.

Art. 17 Incompatibilità

  1. La carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di Consigliere dell’Ordine degli avvocati o del Consiglio Nazionale Forense, della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri di altra Camera Penale, di collegi di disciplina forensi, e di magistrato onorario. Chi versa in condizioni di incompatibilità non può candidarsi e, se eletto, decade. Sulla ineleggibilità dei candidati o sulla decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo decide senza formalità il Collegio dei Probiviri, d’ufficio o su richiesta di chi ne abbia interesse, previa comunicazione all’interessato di avvio del procedimento e invito a formulare le proprie deduzioni entro 5 giorni dalla comunicazione.

Art. 18 Patrimonio

1.La Camera Penale Veronese può ricevere contributi, donazioni ed eredità.

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

dalle quote e dai contributi degli iscritti;

da eventuali contributi di soggetti terzi;

da eventuali donazioni erogazioni o lasciti;

  1. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione, esclusa la restituzione o distribuzione agli associati, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190 della legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Pubblicità e comunicazioni

  1. Le comunicazioni provenienti dagli Organi della Camera penale sono effettuate via mail o fax, e solo se specificamente previsto via PEC o racc. A/R agli indirizzi risultanti dall’Albo on line dell’Ordine di appartenenza, o a quelli diversi comunicati per iscritto dall’associato.
  2. Le comunicazioni indirizzate collettivamente agli iscritti sono altresì pubblicate sul sito della Camera Penale Veronese dove rimangono per non meno di sette giorni.
  3. Le comunicazioni provenienti dagli associati e rivolte al Direttivo sono effettuate via mail all’indirizzo risultante dal sito della Camera penale Veronese e a quelli del Presidente, e del Segretario; solo se specificamente previsto, via PEC o Racc. A/R agli indirizzi del Presidente e Segretario risultanti dall’Albo on line dell’Ordine di appartenenza, ferma la comunicazione via mail all’indirizzo della Camera Penale Veronese.
  4. Le comunicazioni indirizzate al Collegio dei Probiviri sono effettuate via mail o se specificamente previsto via PEC agli indirizzi dei componenti il collegio risultanti dall’Albo on line di appartenenza.
  5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono efficaci se inviate, con le modalità prescritte, a tutti i destinatari.

Art. 20 Norme finali e transitorie.

1.Limitatamente all’anno 2018 il termine per il pagamento della quota associativa di cui all’art.5, co.5 è posticipato al 30 giugno 2018.

  1. Limitatamente alla prime elezioni successive all’entrata in vigore del presente Statuto:
  2. a) il Direttivo può, con deliberazione motivata, abbreviare i termini dei procedimenti elettorali;

 b)le candidature ad oggi presentate rimangono valide, fatta salva la precisazione delle candidature a Presidente, nei termini ordinari o in quelli diversi di cui alla lettera a) che precede;

  1. c) sono possibili nuove candidature, nei termini di cui alla precedente lettera b).
  2. Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia di libere associazioni.
  3. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.